In data 14 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 20 luglio 2020 n. 73, che va a modificare il D.Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica.

Tra le principali novità introdotte dal provvedimento ve ne sono alcune che riguardano l’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica:

  • Vengono escluse dall’obbligo di diagnosi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 le grandi imprese che presentano consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 TEP (un successivo decreto attuativo del Mise preciserà a tal proposito la documentazione che queste dovranno trasmettere);
  • Vengono imposti precisi vincoli alle imprese energivore per l’implementazione degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi.
    Le imprese a forte consumo di energia infatti sono ora tenute a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l’attuazione dell’intervento stesso.
    Prima del D.Lgs. n. 73/2020 invece, alle imprese energivore era imposta una generica implementazione degli interventi migliorativi che fosse progressiva e da attuarsi in tempi ragionevoli.

Clicca qui per scaricare il Decreto