Transizione 5.0: la guida sintetica e completa all’agevolazione dell’anno!
Un vademecum riassuntivo ed esaustivo delle principali caratteristiche e del funzionamento del Piano di Transizione 5.0 alla luce di quanto contenuto nelle varie normative che si sono succedute e aggiornato al 18 giugno 2024.
I punti saldi
L’agevolazione sul piano di Transizione 5.0 ha l’obiettivo di incentivare in Italia la transizione digitale abbinata alla transizione energetica e riguarda investimenti fatti dalle imprese nel biennio 2024/2025. E’ in forma di “credito d’imposta” che sarà esigibile in un’unica quota annuale. Sul piatto dell’agevolazione, lo Stato ha messo ben 6.3 miliardi di euro.
La tipologia degli investimenti “agevolabili”
Sono possibili di agevolazione gli investimenti delle imprese (avviati dall’1 gennaio 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025) che prevedono l’acquisto di beni strumentali (quindi esclusi fabbricati e costruzioni) connessi con caratteristiche 4.0 e questo è l’elemento di continuità rispetto a “Transizione 4.0” ma che consentano di ottenere una riduzione dei consumi energetici (elemento di novità del 5.0).
Chi può ambire all’agevolazione
Tutte le imprese operanti sul territorio nazionale, senza distinzione di settore, genere, forma giuridica e regime fiscale applicato. Uniche eccezioni: attività direttamente connesse a combustibili fossili, discariche, inceneritori, impianti di trattamento rifiuti e attività che nel proprio processo produttivo generano un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Escluse anche le imprese in difficoltà finanziaria. Ogni azienda può presentare un solo progetto per ogni sito produttivo.
Quanto vale l’agevolazione
Per capire che agevolazione può essere applicata, bisogna tenere conto di due fattori: la percentuale di riduzione del consumo energetico e il valore economico dell’investimento. Ecco la sintesi:
- Riduzione dei consumi energetici dal 5 al 10 per cento del singolo processo o dal 3 al 6 per cento dell’intera unità produttiva
Credito d’imposta sul valore dell’investimento del 35 per cento (se l’investimento è compreso nei 2.5 milioni di euro, del 15 per ceno se l’investimento è compreso fra 2.5 e 10 milioni di euro e del 5 per ceno se l’investimento è compreso fra 10 e 50 milioni di euro)
- Riduzione dei consumi energetici dal 10 al 15 per cento del singolo processo o dal 6 al 10 per cento dell’intera unità produttiva
Credito d’imposta sul valore dell’investimento del 40 per cento (se l’investimento è compreso nei 2.5 milioni di euro, del 20 per cento se l’investimento è compreso fra 2.5 e 10 milioni di euro e del 10 per cento se l’investimento è compreso fra 10 e 50 milioni di euro)
- Riduzione dei consumi energetici superiori al 15 per cento del singolo processo o al 10 per cento dell’intera unità produttiva
Credito d’imposta sul valore dell’investimento del 45 per cento (se l’investimento è compreso nei 2.5 milioni di euro, del 25 per cento se l’investimento è compreso fra 2.5 e 10 milioni di euro e del 15 per cento se l’investimento è compreso fra 10 e 50 milioni di euro)
Il calcolo della riduzione del consumo energetico
Il calcolo della riduzione del consumo energetico è piuttosto complesso, ma segue un principio: concorrono alla riduzione del consumo SOLTANTO i beni 4.0 acquistati dall’impresa, mentre eventuali interventi successivi o contemporanei (ad esempio un impianto fotovoltaico) non concorrono al calcolo della riduzione. I beni 4.0 sono considerati (insieme ai software e ai sistemi di monitoraggio) interventi Trainanti, mentre gli impianti fotovoltaici e le spese di formazione sono considerati Trainati. Entrambe le categorie sono agevolabili, ma solo la prima concorre al calcolo della riduzione del consumo.
Le caratteristiche degli impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici dovranno essere nuovi, così come i sistemi di accumulo e monitoraggio, anch’essi incentivabili e allacciati obbligatoriamente alla rete elettrica entro un anno dal completamento del progetto. La produzione massima dell’impianto non dovrà superare il 105 per cento del fabbisogno totale della struttura produttiva. Importante: l’incentivo si applica soltanto a pannelli prodotti negli Stati membri UE con efficienza pari almeno al 21.5 per cento (maggiore è l’efficienza, più ci sono incentivi).
Come procedere
In funzione della complessità di impostazione dell’investimento, del calcolo dei consumi energetici derivante e dalla forte appetibilità dell’agevolazione, l’impresa, per non rischiare di restare esclusa da Transizione 5.0, ha ogni interesse ad affidarsi ad una società specializzata come AERE per l’accompagnamento, sia tecnico che amministrativo, sull’intera pratica. Contattaci e ci prenderemo cura della tua transizione verso il 5.0: https://www.aereweb.it/contatti/