Transizione 5.0 è Legge!
Il piano di Transizione 5.0 è ufficialmente… legge! In attesa dei decreti attuativi, la cui emissione sarebbe ormai imminente, il “pacchetto” di incentivi deciso dallo Stato è divenuto legge, ovvero la Legge 56 del 29 aprile 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile. Nella sostanza cambia poco per le imprese italiane, ansiose di cogliere le opportunità di questo piano, ma rappresenta in ogni caso un passo in più, in questo caso formale e importante, verso la concretizzazione di Transizione 5.0.
A dare il via all’operatività saranno, appunto, i decreti attuativi, che chiariranno gli aspetti pratici del piano e l’apertura della piattaforma per le comunicazioni al GSE, ovvero il gestore dei servizi energetici. Ma non è vero che fino a quel momento le imprese dovranno stare ferme: è strategico, infatti, avviare i percorsi di analisi di prefattibilità con soggetti di consulenza che possono accompagnare le imprese in ogni passo della filiera, come AERE.
Il piano di Transizione 5.0, lo ricordiamo, è l’opportunità che si rivolge alle imprese italiane per accompagnare, con agevolazioni e contributi la Transizione in chiave energetica.
Elemento centralissimo rispetto agli obiettivi sarà proprio il tema del risparmio energetico. Un passaggio che va calcolato e dimostrato, per poter accedere ai benefici previsti dal piano. La filiera è quella di sempre: fotografia dello stato di fatto, interventi di efficientamento energetico, fotografia del nuovo stato di fatto.
Il miglioramento si calcola, appunto, fra lo stato di fatto di partenza e quello di arrivo e in particolare fra i consumi energetici registrati l’anno precedente all’avvio degli investimenti e quelli successivi all’implementazione di tali investimenti. In alternativa c’è la metodologia definita controfattuale, che si applica unicamente alle nuove imprese (che quindi non hanno uno stato di fatto di partenza) o a quelle imprese che prevedono di applicare gli investimenti a processi aziendali non ancora esistenti: nuove imprese e nuove produzioni, si potrebbe sintetizzare. Questa metodologia si basa sul confronto fra i costi del programma di investimento che l’impresa prevede con i costi che si sosterrebbero in assenza di aiuti.
Rispetto al vecchio regime 4.0, le agevolazioni del 5.0 sono molto più favorevoli per le imprese. L’entità del valore economico del credito d’imposta varia in funzione della capacità di risparmio energetico dimostrata dall’impresa in seguito agli interventi. Nello specifico:
- Riduzione dei consumi energetici dal 5 al 10 per cento del singolo processo o dal 3 al 6 per cento dell’intera unità produttiva
Credito d’imposta sul valore dell’investimento del 35 per cento (se l’investimento è compreso nei 2.5 milioni di euro, del 15 per ceno se l’investimento è compreso fra 2.5 e 10 milioni di euro e del 5 per ceno se l’investimento è compreso fra 10 e 50 milioni di euro)
- Riduzione dei consumi energetici dal 10 al 15 per cento del singolo processo o dal 6 al 10 per cento dell’intera unità produttiva
Credito d’imposta sul valore dell’investimento del 40 per cento (se l’investimento è compreso nei 2.5 milioni di euro, del 20 per ceno se l’investimento è compreso fra 2.5 e 10 milioni di euro e del 10 per ceno se l’investimento è compreso fra 10 e 50 milioni di euro)
- Riduzione dei consumi energetici superiori al 15 per cento del singolo processo o al 10 per cento dell’intera unità produttiva
Credito d’imposta sul valore dell’investimento del 45 per cento (se l’investimento è compreso nei 2.5 milioni di euro, del 25 per ceno se l’investimento è compreso fra 2.5 e 10 milioni di euro e del 15 per ceno se l’investimento è compreso fra 10 e 50 milioni di euro)