Gentile Cliente/Azienda/Amica/Amico, Vi scriviamo questa BREAKING NEWS per informarVi riguardo ad una POSSIBILE interessante opportunità: la possibilità di chiedere il RIMBORSO DELLE ADDIZIONALI PROVINCIALI ALLE ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA 2010-2011.

Premettiamo che abbiamo scritto POSSIBILE perché, al momento, la situazione non è chiarissima, e le varie Associazioni di Categoria si stanno confrontando con le varie Autorità/Enti coinvolti per ottenere i chiarimenti necessari.

Vi illustriamo di seguito le informazioni disponibili, rispondendo a 3 domande:

QUAL’E’ IL QUADRO NORMATIVO?

  • Le sentenze della Corte di Cassazione n. 27099 e n. 27101 del 23 ottobre 2019, hanno stabilito che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica versate negli anni 2010-2011 vada disapplicata in quanto in contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria 2008/118/CE.
  • Si ricorda che le addizionali provinciali sono state abolite con D.lgs. 23/2011 e pertanto dal 2012 non sono più state applicate.
  • In particolare, dalle sentenze citate emerge la possibilità per il consumatore finale di energia elettrica di poter avanzare una richiesta di rimborso nei confronti del proprio fornitore per quanto indebitamente versato negli anni 2010 – 2011. La richiesta di rimborso, oltre che necessaria per quantificare la pretesa nei confronti del proprio fornitore, sarà anche necessaria per interrompere il termine prescrizionale che in questo caso è pari a 10 anni.
  • Si sottolinea che coloro i quali hanno versato l’addizionale provinciale all’Agenzia delle Dogane possano indirizzare la richiesta di rimborso direttamente a tale ente.
  • Inoltre, il fornitore a sua volta avrà la possibilità di rivalersi nei confronti dell’Agenzia delle Dogane entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme indebitamente versate.

QUALE CIFRA UNA AZIENDA PUO’ RECUPERARE?

  • Entrando più nel pratico, quanto pagato di Addizionale Provinciale si aggira fra i 0,009 e i 0,011 €/KWh sui primi 200.000 kWh mensili, quindi per un’azienda si parlerebbe all’incirca di 2.000 €/mese per contatore recuperabili per i 24 mesi che vanno da gennaio 2010 a dicembre 2011 essendo in questo caso possibile usufruire della prescrizione decennale e non biennale (come da TUA: Testo Unico Accise).
  • Il fatto che la prescrizione sia DECENNALE implica che, alla data di oggi 05/02/2020 la parte di addizionali relative al periodo 01/01/2010 – 05/02/2010 sia GIA’ PRESCRITTA E QUINDI NON PIU’ RIMBORSABILE.

COSA DEVE FARE UNA AZIENDA CHE VUOLE BLOCCARE IMMEDIATAMENTE LA PRESCRIZIONE E SUCCESSIVAMENTE CHIEDERE IL RIMBORSO?

  • Dovete IMMEDIATAMENTE contattare i consulenti AERE.
  • La soluzione su questo tema NON E’ GIA’ FISSATA: lo STUDIO LEGALE di AERE è in continuo contatto con le Associazioni di Categoria e con le Varie Autorità/Enti coinvolti al fine di fornire ai propri Cliente una soluzione solida ed efficace.

Per avere più informazioni contatta il numero 035271358, referente Dott. NICOLO’ PERSICO, assistenza@aereweb.it