Obbligo per la Diagnosi Energetica: il Decreto 102/2014
La Diagnosi energetica è una formidabile opportunità per le aziende che vogliono ottenere consistenti risparmi, abbassare i consumi energetici e ridurre il proprio impatto ambientale.
Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (DL 102/2014) ha reso la diagnosi energetica obbligatoria per le imprese di grandi dimensioni e per quelle a forte consumo di energia.
Le Grandi Imprese (impresa con almeno 250 o più effettivi e fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro) sono soggette all’obbligo della diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti dell’ultimo bilancio depositato, ovvero negli anni n-1 ed n-2. Le imprese multisito che sono soggette al suddetto obbligo devono effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi (cluster) in modo tale da poter tracciare un quadro coerente della condizione energetica globale dell’impresa al fine di individuare in modo attendibile le opportunità di miglioramento più significative.
L’impresa energivora iscritta al CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali; ex Cassa Conguagli) allo stesso modo è obbligata alla realizzazione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, purché abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l’anno n-1.
Possono essere esonerate dall’obbligo di eseguire la diagnosi energetica le aziende che hanno adottato un sistema di gestione volontaria (es: EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001). E’ però essenziale che la certificazione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati nell’allegato 2 del D.Lgs 102/2014.
Anche per le PMI non è obbligatorio eseguire l’audit, ma sono previsti dei contributi di cofinanziamento tra Ministero e le Regioni, che incentivano i piani di adozione dei sistemi di gestione volontaria o la diagnosi energetica. Inoltre risulta esonerata anche la Pubbliche Ammistrazioni, in quanto l’ISTAT provvede già al monitoraggio dei consumi.
Le aziende obbligate ad eseguire la diagnosi energetica che non la eseguono, oppure che adempiono in maniera non conforme al Decreto 102/14, incorrono in sanzione. Le sanzioni vanno da 4.000 a 40.000 € nel caso più grave in cui non venga eseguita la diagnosi energetica, da 2.000 a 20.000 € nel caso questa non venga realizzata in modo conforme. Il pagamento delle sanzioni non esonera l’azienda dall’obbligo di effettuare l’audit e di comunicarlo alle autorità di competenza.
Dal 2016, solo società di servizi energetici ESCO (Energy Service Company), Esperti in Gestione dell’Energia e Auditor Energetici certificati possono eseguire le diagnosi in conformità alle UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
La prima scadenza entro la quale le imprese hanno dovuto effettuare l’audit obbligatorio è stato il 5 dicembre 2015. Secondo la legge, l’audit va ripetuto ogni 4 anni, pertanto le prossime scadenze saranno il 5 dicembre 2019 e il 5 dicembre 2024, salvo diverse successive disposizioni.
Devono inoltre essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale i risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.
Rispetto alla prima diagnosi obbligatoria risulta che, per le diagnosi successive, ossia dal 2019, è obbligatorio anche prevedere l’installazione di un sistema di monitoraggio, in modo tale che i consumi, stimati per la prima diagnosi, debbano essere misurati in maniera esatta con apposite strumentazioni. Gli stessi consumi si riferiscono all’esercizio precedente; pertanto, per essere in regola per il 2019 è necessario installare il sistema di monitoraggio il prima possibile, in modo da poter monitorare i consumi energetici della realtà aziendale per un periodo caratteristico e coerente. Se le aziende non installeranno un sistema di monitoraggio permanente dei consumi dei singoli reparti, incorreranno in sanzioni per non conformità da 2.000 a 20.000 €.