Impianti fotovoltaici 5.0: ok al beneficio anche se installati su siti diversi rispetto a quello oggetto degli investimenti di efficientamento
Novità in merito al piano di Transizione 5.0. E si tratta di una novità molto importante, che va ad insistere su uno degli investimenti che saranno più frequenti per le imprese che intendono usufruire delle agevolazioni 5.0 messe a disposizione dallo Stato.
L’evoluzione della normativa sembra avere chiarito una volta per tutte un concetto: l’impianto fotovoltaico che può usufruire dell’agevolazione può essere realizzato anche in un sito aziendale diverso da quello interessato dagli interventi di efficientamento energetico.
Una novità che interessa, ovviamente, imprese con più siti produttivi, ma che lascia un’ampia libertà a tali imprese di impostare i propri investimenti nella forma che ritengono più funzionale alla propria attività.
Importante specificare, inoltre, che gli impianti fotovoltaici devono avere caratteristiche ben precise per essere ammessi al finanziamento: devono essere nuovi e la loro produzione massima non deve superare il 105 per cento del fabbisogno totale del sito produttivo.
Non solo: devono essere stati prodotti unicamente negli Stati membri UE e avere un’efficienza pari almeno al 21.5 per cento.
Ricordiamo che l’installazione dell’impianto fotovoltaico, all’interno del quadro normativo della Transizione 5.0, è considerata (come anche per altri investimenti di autoproduzione o autoconsumo) un investimento “trainato” cioè agevolabile soltanto se abbinato a investimenti in beni strumentali 4.0 con relativo risparmio energetico da certificare.