Sono state pubblicate dal GSE le FAQ in merito alla cumulabilità dei certificati bianchi in merito agli incentivi nazionali e regionali per quanto riguarda particolari tipologie di intervento e/0 di finanziamento dello stesso.

L’art. 1, comma 1, lettera e) del DM 10 maggio 2018, che sostituisce l’art. 10, comma 1, del DM 11 gennaio 2017, dispone che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del DM 11 gennaio 2017 non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l’accesso a:

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) contributi in conto interesse;

c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.

In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.

Dalla formulazione dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del DM 10 maggio 2018, ne deriva che:

i Certificati Bianchi non sono ad esempio cumulabili con:

  1. le detrazioni fiscali;
  2. finanziamenti statali concessi in conto capitale;
  3. il credito di imposta per l’acquisto di macchinari e attrezzature (ad esempio il credito di imposta introdotto dal decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e dal D.L. 24-6-2014 n. 91);
  4. Programmi operativi interregionali – POI Energia – e Programmi operativi nazionali– PON –in quanto il Soggetto erogatore dei finanziamenti risulta essere direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, e pertanto ricadono nella fattispecie “altri incentivi statali”;

i Certificati Bianchi sono ad esempio cumulabili con:

  1. incentivi riconosciuti ed erogati su base regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che il DM 11 gennaio 2017 così come modificato dal DM 10 maggio 2018 prevede il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi erogati da enti regionali locali o comunitari (ad esempio i POR FESR per i quali il soggetto erogatore è la Regione). Ai fini della verifica della cumulabilità è necessario, pertanto, indicare la tipologia dell’incentivo e dell’ente erogatore;
  2. agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame;
  3. Superammortamento sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), Iperammortamento su investimenti innovativi introdotto – 26 – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.A. dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) Iper e superammortamento 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205); Nel caso in cui per il progetto presentato è stato richiesto il Superammortamento o l’Iperammortamento ovvero ad altre forme di detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature, il numero di Certificati Bianchi rilasciati sarà pari al 50% dei titoli conseguiti mediante l’intervento di efficienza energetica.
  4. finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) e modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205).

Gli elenchi sopra riportati non sono esaustivi e sono suscettibili di modifiche sulla base di eventuali sviluppi normativi futuri.

Fonte GSE